Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 ((, 8)) e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ((, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1,)) ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto ((...)).((Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere piu' di sessanta giorni.)) (( Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

  • a)stabilisce idonea forma di pubblicita' della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
  • b)ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
  • c)dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. )) (( All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonche' la cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta. )) (( A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' del decreto. )) Durante il periodo previsto ((dal comma 2, lettera c))), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. (( Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. )) Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Testo vigente dal 19 dicembre 2012

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 10, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29918/2025

    12 novembre 2025
    • FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
    • FALLIMENTO

    In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14-ter e ss. della l. n. 3 del 2012, il rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. si applica, in quanto compatibile, non solo alle fasi di apertura della procedura e di formazione del passivo - in forza dell'esplicito rinvio all'art. 10, comma 6, contenuto, rispettivamente, nei successivi artt. 14-quinquies, comma 1, e 14-octies, comma 3 della stessa legge - ma anche alla fase di liquidazione del patrimonio ex art. 14-novies della l. già citata, nel corso del cui svolgimento è onere delle parti interessate impugnare con il reclamo ex art. 739 c.p.c. gli eventuali atti lesivi dei propri diritti, in virtù dei principi generali di efficienza delle procedure concorsuali liquidatorie e di stabilità delle vendite giudiziarie, sottesi anche all'art. 2929 c.c., che involgono altresì la tutela dell'aggiudicatario.

    Art. 10 · Art. 739 c.p.c. · Art. 14 Disposizioni in materia di usura e di estorsione

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10243/2025

    18 aprile 2025
    • FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

    In tema sovraindebitamento, nel giudizio di reclamo proposto dal creditore avverso il decreto di formazione dello stato passivo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14-octies e 10, comma 6, della l. n. 3 del 2012 e 737 ss. c.p.c., il liquidatore del patrimonio è legittimato a resistere nell'interesse della massa dei creditori.

    Art. 10 · Art. 14 Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 737 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:2012-01-27;3~art10 · fonte su Normattiva