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Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli puo' adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicita' della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attivita' d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Testo in vigore dal 30 gennaio 2012 al 19 dicembre 2012

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 10, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29918/2025

    12 novembre 2025
    • FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
    • FALLIMENTO

    In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14-ter e ss. della l. n. 3 del 2012, il rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. si applica, in quanto compatibile, non solo alle fasi di apertura della procedura e di formazione del passivo - in forza dell'esplicito rinvio all'art. 10, comma 6, contenuto, rispettivamente, nei successivi artt. 14-quinquies, comma 1, e 14-octies, comma 3 della stessa legge - ma anche alla fase di liquidazione del patrimonio ex art. 14-novies della l. già citata, nel corso del cui svolgimento è onere delle parti interessate impugnare con il reclamo ex art. 739 c.p.c. gli eventuali atti lesivi dei propri diritti, in virtù dei principi generali di efficienza delle procedure concorsuali liquidatorie e di stabilità delle vendite giudiziarie, sottesi anche all'art. 2929 c.c., che involgono altresì la tutela dell'aggiudicatario.

    Art. 10 · Art. 739 c.p.c. · Art. 14 Disposizioni in materia di usura e di estorsione

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10243/2025

    18 aprile 2025
    • FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

    In tema sovraindebitamento, nel giudizio di reclamo proposto dal creditore avverso il decreto di formazione dello stato passivo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14-octies e 10, comma 6, della l. n. 3 del 2012 e 737 ss. c.p.c., il liquidatore del patrimonio è legittimato a resistere nell'interesse della massa dei creditori.

    Art. 10 · Art. 14 Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 737 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:2012-01-27;3~art10 · fonte su Normattiva