Disposizioni in materia di usura e di estorsione

Art. 7 — Presupposti di ammissibilità

Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 OTTOBRE 2020, N. 137, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 DICEMBRE 2020, N. 176)). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.Il gestore e' nominato dal giudice; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 45 Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento puo' proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1. La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

  • a)e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
  • b)ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
  • c)ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
  • d)ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione. 1 ((2-ter. L'accordo di composizione della crisi della societa' produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili)) 5
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre - 29 novembre 2019, n. 245 (in G.U. 1ª s.s. 4/12/2019, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: «all'imposta sul valore aggiunto»".

5

Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 4-ter, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 25 dicembre 2020

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11451/2025

    30 aprile 2025
    • FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

    Nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimento reso in sede di reclamo che si arresta alla fase dell'inammissibilità della domanda - ad esempio per carenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, della l. n. 3 del 2012 o dall'art. 14 ter, commi 1 e 5 della stessa legge - non determina una decisione sui diritti contrapposti delle parti e, pertanto, non avendo i connotati della decisorietà e definitività, non è ricorribile per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento che aveva accolto il reclamo nei confronti del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, in ragione della ritenuta mancanza del requisito di ammissibilità previsto dall'art. 14 ter, comma 5, della l. n. 3 del 2012, trattandosi di domanda riproponibile).

    Art. 7 · Art. 14 Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 111 cost.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9549/2025

    11 aprile 2025
    • FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

    In tema di sovraindebitamento, il creditore privilegiato a beneficio del quale, ai fini dell'omologazione del piano del consumatore, venga previsto un pagamento parziale nei limiti della capienza sul valore del bene gravato dal privilegio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l. n. 3 del 2012, non cessa di essere creditore per la parte residua degradata in chirografo, sulla quale egli mantiene il diritto a un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari.

    Art. 7

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 245/2019

    Ha colpito questo articolo
    29 novembre 2019

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, sono ammissibili le censure prospettate dal rimettente, le cui argomentazioni sulle connotazioni del giudizio principale, destinate ad incidere sulla rilevanza della questione, sono da ritenersi compiute e plausibili, nonché condivisibile la ricostruzione del dato normativo di riferimento. In particolare, il rimettente si è soffermato adeguatamente sulle condizioni di ammissibilità del ricorso, rimarcando con puntualità il rilievo ostativo che deriva dall'applicabilità della disposizione censurata rispetto all'ulteriore corso della procedura posta al suo giudizio, altresì provvedendo ad un pregiudiziale scrutinio di compatibilità della disposizione censurata con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con l'art. 273 della direttiva IVA. Il giudizio sulla compatibilità della norma censurata con il diritto dell'Unione europea costituisce un prius logico e giuridico rispetto al sindacato di legittimità costituzionale in via incidentale, poiché ne mette in discussione la stessa applicabilità nel giudizio principale, così da incidere sulla rilevanza della questione. ( Precedente citato: ordinanza n. 47 del 2017 ).

    Art. 7 Disposizioni in materia di usura e di estorsione

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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