Disposizioni in materia di usura e di estorsione

Art. 13 — Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore

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Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarita'. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita' dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.

Testo in vigore dal 30 gennaio 2012 al 19 dicembre 2012

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17501/2025

    29 giugno 2025
    • FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

    In tema di sovraindebitamento, nell'ipotesi di intervenuta cessazione di diritto degli effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti a seguito di inadempimento dei pagamenti dovuti secondo il piano, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della l. n. 3 del 2012, non può farsi ricorso al rimedio della facoltà di modificazione del piano, previsto dall'art. 13, comma 4-ter, della medesima legge, in quanto esso opera soltanto nel caso in cui l'accordo sia ancora efficace.

    Art. 13 · Art. 11 Disposizioni in materia di usura e di estorsione

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

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urn:nir:stato:legge:2012-01-27;3~art13 · fonte su Normattiva