Disposizioni in materia di usura e di estorsione

Art. 6 — Finalità e definizioni

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Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, e' consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonche' la definitiva incapacita' del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Testo in vigore dal 30 gennaio 2012 al 19 dicembre 2012

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 880/2026

    16 gennaio 2026
    • FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
    • FALLIMENTO

    L'imprenditore agricolo organizzato in forma di società cooperativa é escluso dall'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012, in quanto sottoposto ex art. 2545 terdecies c.c. alla liquidazione coatta amministrativa e, perciò, destinatario del divieto generale previsto all'art. 6 della medesima legge per i soggetti assoggettabili ad altre procedure concorsuali.

    Art. 6 · Art. 2545 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2012-01-27;3~art6 · fonte su Normattiva