Disposizioni in materia di usura e di estorsione

Art. 6 — Finalità e definizioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 2012 al 25 dicembre 2020. Leggi il testo vigente →

Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili ((a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo)), e' consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata ((dalla presente sezione)).((Con le medesime finalita', il consumatore puo' anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.)) ((2. Ai fini del presente capo, si intende:

  • b)per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Testo in vigore dal 19 dicembre 2012 al 25 dicembre 2020

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 880/2026

    16 gennaio 2026
    • FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
    • FALLIMENTO

    L'imprenditore agricolo organizzato in forma di società cooperativa é escluso dall'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012, in quanto sottoposto ex art. 2545 terdecies c.c. alla liquidazione coatta amministrativa e, perciò, destinatario del divieto generale previsto all'art. 6 della medesima legge per i soggetti assoggettabili ad altre procedure concorsuali.

    Art. 6 · Art. 2545 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2012-01-27;3~art6 · fonte su Normattiva