Disposizioni in materia di usura e di estorsione

Art. 7 — Presupposti di ammissibilità

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Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori. La proposta e' ammissibile quando il debitore:

  • a)non e' assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
  • b)non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.

Testo in vigore dal 30 gennaio 2012 al 19 dicembre 2012

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11451/2025

    30 aprile 2025
    • FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

    Nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimento reso in sede di reclamo che si arresta alla fase dell'inammissibilità della domanda - ad esempio per carenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, della l. n. 3 del 2012 o dall'art. 14 ter, commi 1 e 5 della stessa legge - non determina una decisione sui diritti contrapposti delle parti e, pertanto, non avendo i connotati della decisorietà e definitività, non è ricorribile per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento che aveva accolto il reclamo nei confronti del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, in ragione della ritenuta mancanza del requisito di ammissibilità previsto dall'art. 14 ter, comma 5, della l. n. 3 del 2012, trattandosi di domanda riproponibile).

    Art. 7 · Art. 14 Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 111 cost.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9549/2025

    11 aprile 2025
    • FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

    In tema di sovraindebitamento, il creditore privilegiato a beneficio del quale, ai fini dell'omologazione del piano del consumatore, venga previsto un pagamento parziale nei limiti della capienza sul valore del bene gravato dal privilegio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l. n. 3 del 2012, non cessa di essere creditore per la parte residua degradata in chirografo, sulla quale egli mantiene il diritto a un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari.

    Art. 7

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 245/2019

    Ha colpito questo articolo
    29 novembre 2019

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, sono ammissibili le censure prospettate dal rimettente, le cui argomentazioni sulle connotazioni del giudizio principale, destinate ad incidere sulla rilevanza della questione, sono da ritenersi compiute e plausibili, nonché condivisibile la ricostruzione del dato normativo di riferimento. In particolare, il rimettente si è soffermato adeguatamente sulle condizioni di ammissibilità del ricorso, rimarcando con puntualità il rilievo ostativo che deriva dall'applicabilità della disposizione censurata rispetto all'ulteriore corso della procedura posta al suo giudizio, altresì provvedendo ad un pregiudiziale scrutinio di compatibilità della disposizione censurata con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con l'art. 273 della direttiva IVA. Il giudizio sulla compatibilità della norma censurata con il diritto dell'Unione europea costituisce un prius logico e giuridico rispetto al sindacato di legittimità costituzionale in via incidentale, poiché ne mette in discussione la stessa applicabilità nel giudizio principale, così da incidere sulla rilevanza della questione. ( Precedente citato: ordinanza n. 47 del 2017 ).

    Art. 7 Disposizioni in materia di usura e di estorsione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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