Disposizioni in materia di usura e di estorsione

Art. 8 — Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore

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La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilita' dell'accordo. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

  • a)il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
  • b)l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;
  • c)la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Testo in vigore dal 30 gennaio 2012 al 19 dicembre 2012

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 65/2022

    Questione infondata
    10 marzo 2022

    L'incertezza interpretativa e il dubbio di legittimità costituzionale si dileguano una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione. ( Precedenti: S. 206/2015 - mass. 38569; S. 198/2003 - mass. 27736; S. 316/2001 - mass. 26528; S. 113/2000 - mass. 25223 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Livorno, sez. civ., in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 8, comma 1- bis , della legge n. 3 del 2012, come introdotto dall'art. 4- ter , comma 1, lett. d ), del d.l. n. 137 del 2020, come conv., il quale non prevede espressamente che il piano del consumatore possa consentire, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione. È la stessa ratio della disposizione censurata ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata. La norma, così ricostruita, dà piena attuazione allo spirito della legge, finalizzata alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, qual è il consumatore sovraindebitato, nonché al rispetto della par condicio creditorum . Al contempo, essa è conforme al canone dell'interpretazione sistematica, là dove si coordina con le disposizioni codicistiche, che fanno discendere dal provvedimento giudiziale di assegnazione del credito il medesimo effetto traslativo che può scaturire da una cessione volontaria).

    Art. 3 cost. · Art. 8 Disposizioni in materia di usura e di estorsione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2012-01-27;3~art8 · fonte su Normattiva