Disposizioni in materia di usura e di estorsione

Art. 8 — Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 2012 al 21 agosto 2015. Leggi il testo vigente →

La proposta di accordo ((o di piano del consumatore)) prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei ((crediti)) futuri. Nei casi in cui ((i beni e i redditi)) del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilita' ((dell'accordo o del piano del consumatore)), la proposta deve essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per ((assicurarne l'attuabilita')). Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. ((4. La proposta di accordo con continuazione dell'attivita' d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.)) 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo in vigore dal 19 dicembre 2012 al 21 agosto 2015

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 65/2022

    Questione infondata
    10 marzo 2022

    L'incertezza interpretativa e il dubbio di legittimità costituzionale si dileguano una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione. ( Precedenti: S. 206/2015 - mass. 38569; S. 198/2003 - mass. 27736; S. 316/2001 - mass. 26528; S. 113/2000 - mass. 25223 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Livorno, sez. civ., in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 8, comma 1- bis , della legge n. 3 del 2012, come introdotto dall'art. 4- ter , comma 1, lett. d ), del d.l. n. 137 del 2020, come conv., il quale non prevede espressamente che il piano del consumatore possa consentire, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione. È la stessa ratio della disposizione censurata ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata. La norma, così ricostruita, dà piena attuazione allo spirito della legge, finalizzata alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, qual è il consumatore sovraindebitato, nonché al rispetto della par condicio creditorum . Al contempo, essa è conforme al canone dell'interpretazione sistematica, là dove si coordina con le disposizioni codicistiche, che fanno discendere dal provvedimento giudiziale di assegnazione del credito il medesimo effetto traslativo che può scaturire da una cessione volontaria).

    Art. 3 cost. · Art. 8 Disposizioni in materia di usura e di estorsione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2012-01-27;3~art8 · fonte su Normattiva