Art. 9 — Deposito della proposta
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La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede ((principale)) del debitore. ((Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.)) ((Unitamente alla proposta devono essere depositati)) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, ((di tutti i beni del debitore)) e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi' le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale. (( Alla proposta di piano del consumatore e' altresi' allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
- a)l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b)l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c)il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d)l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e)il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Il giudice puo' concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti. 3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.)) 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
Testo in vigore dal 19 dicembre 2012 al 25 dicembre 2020
