Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto

Art. 11 — Deducibilità di imposte e contributi non pagati per differimento di termini

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La sospensione o il differimento dei termini di versamento di imposte o contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo, adottati in conseguenza di calamita' pubbliche, non fa venire meno la deducibilita' degli stessi, se prevista da disposizioni di legge.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1999 al 12 agosto 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;28~art11 · fonte su Normattiva