Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente: "3. Dell'attivita' dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricolturae delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le autorita' dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonche' il Dipartimento per il Mezzogiorno". Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente: "2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Negli stessi comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno e' altresi' assicurata la presenza di un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno". L'autorita' per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57, puo' avvalersi, tramite il proprio segretario generale, della collaborazione dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, particolarmente per quanto riguarda le attivita' collegate alle funzioni indicate dal comma 4 dello stesso articolo 9.
Testo vigente dal 3 settembre 1990
