Lo speciale comitato di bacino previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ferma restando la composizione paritetica gia' fissata dalla stessa disposizione, e' costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'articolo 4, comma 2, della medesima legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al bacino sperimentale di cui all'articolo 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183, si applicano, per tutta la durata della sperimentazione, le disposizioni in materia di funzioni, di organi e di interventi relative ai bacini di cui all'articolo 12 della medesima legge. Il comitato istituzionale e' integrato secondo la normativa regionale in materia. Resta ferma la competenza della regione per quanto riguarda l'approvazione del piano di bacino.
Testo vigente dal 3 settembre 1990
