Le disponibilita' in conto residui di lire 802 miliardi, iscritte al capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990, per le finalita' di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono ripartite entro il 31 luglio 1990, in deroga alle procedure previste dal medesimo articolo 31, fra i bacini nazionali, interregionali e regionali dal comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 della medesima legge n. 183 del 1989, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui. Lo stanziamento di cui al comma 1 e' destinato per gli studi relativi ai piani di bacino e per gli interventi piu' urgenti, con priorita' per quelli di manutenzione e di completamento, finalizzati alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee, nonche' a fronteggiare situazioni di dissesto idrogeologico, della rete idrografico-superficiale, di subsidenza ed erosione delle coste, di inquinamento delle acque e del suolo. Il termine per la presentazione degli schemi previsionali e programmatici previsti dall'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, riferiti al quadriennio 1989-1992, e' fissato al 31 ottobre 1990. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione del bacino dal programma di ripartizione dei fondi, da adottarsi ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Nell'ambito delle disponibilita' finanziarie assegnate, le autorita' di bacino e le regioni, singolarmente o d'intesa fra di loro, rispettivamente nei bacini di rilievo regionale e interregionale, possono procedere a revisioni ed aggiornamenti annuali degli schemi previsionali e programmatici. Agli interventi urgenti di cui all'articolo 2- bis, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, si applicano limitatamente agli stanziamenti per l'esercizio 1990, le procedure di cui al comma 5 del citato articolo 2- bis.
Testo vigente dal 3 settembre 1990
