Il termine di cui all'art. 1 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, recante norme sul ripristino delle campane requisite per esigenze belliche o distrutte o asportate per fatti di guerra, e' elevato ad anni otto. Corrispondentemente, e' elevato ad otto il numero degli esercizi finanziari indicato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo per il riparto della spesa relativa all'espletamento del programma.

Testo vigente dal 24 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-07;219~art1 · fonte del testo