Le pratiche relative al ripristino delle campane di cui al precedente art. 1 che non fossero state ancora trasmesse al Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamento delle ferrovie dello Stato, dovranno essere comunicate al Ministero stesso, tramite la Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra o il Ministero dell'interno, rispettivamente per le campane degli edifici di culto e per quelle di edifici civili o di carattere commemorativo, entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 24 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-07;219~art3 · fonte del testo