Ferme restando le disposizioni vigenti in ordine alla documentazione delle spese, il rimborso di cui all'articolo precedente e' liquidato, per la riattivazione di campane comunque effettuata dopo il 21 dicembre 1946, in base ai costi alla data predetta delle materie prime e della manodopera impiegata, nonche' dei trasporti. Sono escluse dai rimborsi le riattivazioni disposte a, cura e spese degli Enti interessati dopo il 21 dicembre 1946, per le quali il Ministero dei trasporti avesse gia' rilasciato le aggiudicazioni di fornitura alle ditte fonditrici.

Testo vigente dal 24 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-07;219~art5 · fonte del testo