Il limite di tempo previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, ai fini dell'ammissibilita' a rimborso delle spese sostenute dagli Enti interessati per la riattivazione di campane, e' stabilito al 30 giugno 1951. Il Ministero dei trasporti e' autorizzato a consentire, di concerto con quello del tesoro, detto rimborso in riferimento alle domande pervenute o che saranno presentate al Ministero stesso, tramite la Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra o il Ministero dell'interno, entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 24 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-07;219~art4 · fonte del testo