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Il primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, e' sostituito dal seguente: "A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino all'esercizio 1961-62 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse, nelle localita' economicamente depresse delle regioni e province della Repubblica, diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale".

Testo in vigore dal 2 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1954-07-15;543~art1 · fonte del testo