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L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, gia' modificato con l'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' sostituito dal seguente: "I programmi delle opere da eseguirsi saranno predisposti e coordinati di concerto tra i vari Ministeri interessati e sottoposti all'approvazione di un Comitato dei Ministri designato dal Consiglio dei Ministri. Per l'attuazione di tali programmi e' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi. Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, sara' stanziata la somma di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1954-55, di lire 22 miliardi in ciascuno degli esercizi successivi, a partire da quello 1955-56, fino all'esercizio 1959-60 compreso, e di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62. Detta autorizzazione di spesa sara' ripartita fra il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione ai programmi relativi alle opere di cui all'art. 1. Con decreti da emanarsi dal Ministro competente e' dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilita' delle opere approvate. Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359".

Testo in vigore dal 2 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1954-07-15;543~art2 · fonte del testo