Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1954 al 22 dicembre 2008. 57 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il Comitato dei Ministri, di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato con l'art. 2 della presente legge, puo' autorizzare che una somma non superiore al 2 per cento delle assegnazioni da esso deliberate per la costruzione di acquedotti, sia utilizzata dal Ministero dei lavori pubblici per gli studi e le progettazioni relative.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-07-15;543~art3 · fonte del testo