Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1957 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, gia' sostituito con l'art. 1 della legge 15 luglio 1954, n. 543, e' sostituito dal seguente: "A partire dall'esercizio finanziario 1950-1951 e fino all'esercizio 1964-65 incluso i Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse nelle localita' economicamente depresse delle Regioni e Province della Repubblica, diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale".

Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-29;635~art1 · fonte del testo