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Con le modalita' stabilite dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, e sue successive modificazioni, e sui fondi indicati dall'art. 2 della presente legge, lo Stato potra' assumere a totale o parziale suo carico anche la costruzione di funivie che allaccino alla rete viabile capoluoghi di Comuni, o frazioni amministrative di almeno 300 abitanti, attualmente privi di ogni collegamento, e per i quali la costruzione di una strada di accesso risulti particolarmente difficile e onerosa.

Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-29;635~art4 · fonte del testo