Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008. 107 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nei casi previsti dall'articolo precedente il pagamento da parte dello Stato delle somme dovute viene effettuato gradualmente in base a stati d'avanzamento vistati dal Genio civile. In caso di assunzione dell'opera a parziale carico dello Stato, nel disporre i pagamenti si segue il rapporto percentuale determinato nella deliberazione prevista dal capoverso dell'art. 2. A richiesta delle Amministrazioni comunali e provinciali puo' essere anticipato ai prefetti una parte della somma da corrispondersi dallo Stato per i lavori, in modo cime essi possano provvedere, con le modalita' e nei limiti stabiliti dall'art. 8 del regio decreto 16 giugno 1904, n. 415, pagamento di acconti in proporzione all'avanzamento dei lavori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-02;10~art4 · fonte del testo