Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1961 al 24 luglio 1965. Leggi il testo vigente →
Nelle localita' economicamente depresse delle Regioni e Province della Repubblica diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie che vengano a costituirsi sul territorio di Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attivita', rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito. Il riconoscimento di localita' economicamente depressa, ai fini del comma precedente, e' fatto con deliberazione del Comitato dei Ministri previsto dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, il quale potra' estendere i benefici anche a Comuni con popolazione superiore che si trovino in zone di riforma agraria. ((Sono riconosciute di diritto localita' economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, o interclusi tra questi, nonche' quelli compresi nei comprensori di bonifica montana riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge citata, situati in Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. In tali territori la esenzione prevista dal primo comma si applica altresi' alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati. Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre 100 operai. Nei territori montani, di cui ai precedente comma, tale limite e' elevato a 500 operai)).
Testo in vigore dal 22 luglio 1961 al 24 luglio 1965
