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Spetta al Comitato dei Ministri previsto dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 617, deliberare l'assunzione a totale o parziale carico dello Stato delle opere contemplate dall'art. 2 della legge stessa. La deliberazione del Comitato e' adottata su domanda diretta al Ministero dei lavori pubblici dagli enti locali interessati. Quando il Comitato decida l'assunzione a carico parziale dello Stato, la sua deliberazione fissa la quota percentuale del concorso dello Stato sull'importo preventivato dei lavori.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-01-02;10~art2 · fonte del testo