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Spetta al Comitato dei Ministri previsto dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 617, deliberare l'assunzione a totale o parziale carico dello Stato delle opere contemplate dall'art. 2 della legge stessa. La deliberazione del Comitato e' adottata su domanda diretta al Ministero dei lavori pubblici dagli enti locali interessati. Quando il Comitato decida l'assunzione a carico parziale dello Stato, la sua deliberazione fissa la quota percentuale del concorso dello Stato sull'importo preventivato dei lavori.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008
