Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008. 111 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: E' in facolta' del Ministero dei lavori pubblici e dei dipendenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nei rispettivi limiti di competenza, consentire che le opere previste dall'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 617, di competenza del Ministero stesso, siano eseguite, in base ad apposite convenzioni, a cura delle Amministrazioni provinciali e comunali o dei consorzi tra detti enti interessati, che ne facciano richiesta e che possiedano una adeguata attrezzatura tecnico-ammini- strativa. Le Amministrazioni provinciali possono assumere, colle modalita' di cui al comma precedente, l'esecuzione di lavori di interesse di piu' Comuni della provincia, o anche di singoli Comuni, purche', in questo caso, ne vengano richieste dall'Amministrazione comunale interessata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-02;10~art3 · fonte del testo