Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102

Art. 1 — Finanziamento delle comunità montane

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1981 al 2 marzo 1989. Leggi il testo vigente →

I fondi destinati al perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono previsti nella legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e costituiscono, con riferimento alla quota prevista per le singole regioni dalla tabella A allegata alla presente legge, contributo speciale ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le quote percentuali della tabella A sono fissate sulla base di due parametri: popolazione censita e superficie dei territori classificati montani, tenendo conto per le province autonome di Trento e Bolzano dell'articolo 68-ter dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e per il Mezzogiorno dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorche' i parametri citati subiscono variazioni. Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e' abrogato.

Testo in vigore dal 28 marzo 1981 al 2 marzo 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-03-23;93~art1 · fonte su Normattiva