Art. 6 — Amministratori di comunità montane Permessi ed indennità
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Le norme stabilite dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dagli articoli 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e le successive disposizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia, nonche' le norme delle leggi 26 aprile 1974, n. 169, e 18 dicembre 1979, n. 632, e successive modifiche, si applicano anche ai presidenti, assessori e consiglieri delle comunita' montane, facendo a tal fine riferimento ai comuni con popolazione pari a quella delle comunita' montane. Le norme dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, si applicano, in ogni caso, ai presidenti delle comunita' montane che hanno assunto le funzioni di unita' sanitaria locale (USL) in base all'articolo 15, terzo comma, punto e), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Testo in vigore dal 28 marzo 1981 al 13 ottobre 2000
