Art. 8 — Segretari delle comunità montane
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[1]Sono abilitati a rogare, nell'esclusivo interesse delle comunita' montane, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, i segretari delle comunita' montane che siano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di segretario comunale
[2]Al nono comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo, e' aggiunto il seguente periodo: "Il segretario della comunita' montana assolve anche alle funzioni di segretario per gli atti svolti dalla comunita' montana in funzione di unita' sanitaria locale ai sensi del terzo comma, punto c), del presente articolo".
Testo in vigore dal 28 marzo 1981 al 31 ottobre 1987
