I Consorzi di miglioramento fondiario hanno facolta' d'imporre contributi per l'esecuzione e l'esercizio delle opere, per i lavori di manutenzione delle stesse e in genere per la gestione consorziale. I crediti per contributi sono privilegiati sugl'immobili che traggono beneficio dalle opere ed il privilegio e' graduato dopo quello relativo ai crediti dello Stato per i tributi diretti.

Testo vigente dal 23 marzo 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-02-12;183~art3 · fonte del testo