Provvedimenti in favore dei territori montani

Art. 29 — Oneri reali sui fondi

Le quote a carico dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza dello Stato, quelle dovute per la esecuzione e conservazione di opere di interesse comune a piu' fondi, nonche' le quote e i contributi cui i consorziati sono tenuti in applicazione della presente legge e per l'adempimento dei fini istituzionali dei consorzi, come il debito per il rimborso di spese sostenute in sede di surrogazione dei consorzi stessi ai consorziati inadempienti, costituiscono oneri reali sui fondi e sono esigibili con le norme ed il privilegio stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. Il credito in surrogazione deve essere trascritto. Alla riscossione si procede con le norme che regolano la esazione delle imposte dirette.

Testo vigente dal 31 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art29 · fonte del testo