I Consorzi di cui agli articoli 4 e 5 imporranno contributi di miglioria specifica, secondo le modalita' previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, modificato dalla legge 5 marzo 1963, n. 246, sul maggior valore dei beni immobili rustici ed urbani compresi nelle circoscrizioni delle Amministrazioni locali partecipanti, che sia conseguenza diretta o indiretta della esecuzione delle opere di cui all'articolo 1. Il gettito netto di tali contributi sara' interamente devoluto ai Consorzi stessi, per le rispettive zone.
Testo vigente dal 4 agosto 1964
