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Per il completamento degli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12, 15 febbraio 1968, n. 45 e 27 febbraio 1968, n. 79, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, numeri 182, 240 e 241, e' stanziata nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1968 la somma di lire 19.000 milioni. ((Con la somma di cui al precedente comma si provvede altresi' alle ulteriori spese per la demolizione degli edifici sinistrati e lo sgombero delle macerie, nonche' alle spese per le espropriazioni occorrenti alla sistemazione di baraccamenti, effettuata o da effettuare, e per l'esecuzione delle relative opere ed impianti di interesse comune e di servizi urbani e sociali complementari ai baraccamenti stessi. Il Ministero dei lavori pubblici e' altresi' autorizzato a provvedere, con imputazione alla spesa anzidetta, al finanziamento delle infrastrutture occorrenti per gli edifici prefabbricati e per le baracche installati a scopo di ricovero o di assistenza da privati o da enti nazionali ed esteri nell'ambito dei centri baraccati)).
Testo in vigore dal 17 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008
