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L'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' sostituito dal seguente: "Nei casi in cui la ricostruzione o la riparazione in sito degli immobili danneggiati o distrutti non siano consentite da motivi tecnici o dalle norme di edilizia antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o da altra norma in vigore, puo' farsi luogo alla ricostruzione degli immobili stessi su altra area ritenuta tecnicamente idonea, acquisita mediante espropriazione a cura e spese dei competenti organi dello Stato, nell'ambito dei piani o delle prescrizioni urbanistiche e dei programmi di fabbricazione di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale siciliana 18 luglio 1968, n. 20. In tali casi, ai proprietari dei fabbricati da ricostruire viene assegnata gratuitamente in proprieta' l'area necessaria e vengono estese le agevolazioni previste dall'articolo 3 del presente decreto. ((Alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie ed alla realizzazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica e della rete di illuminazione pubblica nei centri abitati provvede lo Stato a proprie cure e spese. Le spese relative alla realizzazione della rete di distribuzione sono rimborsate dall'Ente nazionale energia elettrica. Al proprietario che ricostruisce sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione ed allo sgombero dei materiali, spetta un ulteriore concorso entro il limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione))".
Testo in vigore dal 17 febbraio 1970 al 1 agosto 1971
