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L'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' sostituito dal seguente: "Nei casi in cui la ricostruzione o la riparazione in sito degli immobili danneggiati o distrutti non siano consentite da motivi tecnici o dalle norme di edilizia antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o da altra norma in vigore, puo' farsi luogo alla ricostruzione degli immobili stessi su altra area ritenuta tecnicamente idonea, acquisita mediante espropriazione a cura e spese dei competenti organi dello Stato, nell'ambito dei piani o delle prescrizioni urbanistiche e dei programmi di fabbricazione di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale siciliana 18 luglio 1968, n. 20. In tali casi, ai proprietari dei fabbricati da ricostruire viene assegnata gratuitamente in proprieta' l'area necessaria e vengono estese le agevolazioni previste dall'articolo 3 del presente decreto. Alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie ed alla realizzazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica e della rete di illuminazione pubblica nei centri abitati provvede lo Stato a proprie cure e spese. ((Nei limiti delle necessita' delle opere di cui al comma precedente, l'ispettorato provvede, altresi', a propria cura e spese, alla eliminazione dei ricoveri provvisori e delle relative opere di civilizzazione nonche' alla eventuale esecuzione delle opere occorrenti per il mantenimento della funzionalita' dei ricoveri residui)). Allo spostamento delle strade statali, provinciali e comunali, anche se non ancora classificate, nonche' allo spostamento degli acquedotti, delle linee telefoniche, telegrafiche ed elettriche, necessari per rendere libere le aree occorrenti per l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la ricostruzione fuori sito degli abitati e per l'urbanizzazione delle aree relative, nonche' per la realizzazione di tutte le opere di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 si provvede a spesa dell'Ispettorato medesimo, previa approvazione dei progetti nei quali sono previsti i lavori necessari, sentito il comitato tecnico amministrativo. Le opere sono eseguite dagli Enti proprietari ai quali i lavori sono dati in concessione. Le spese relative alla realizzazione della rete di distribuzione sono rimborsate dall'Ente nazionale energia elettrica. Al proprietario che ricostruisce sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione ed allo sgombero dei materiali, spetta un ulteriore concorso entro il limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione".

Testo in vigore dal 12 novembre 1974 al 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 12 novembre 1974

Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1973 al 12 novembre 1974. 45 parole aggiunte.

… proprieta' l'area necessaria e vengono estese le agevolazioni previste dall'articolo 3 del presente decretotolto: ". Alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie ed alla realizzazione della rete … di illuminazione pubblica nei centri abitati provvede lo Stato a proprie cure e speseaggiunto: . Nei limiti delle necessita' delle opere di cui al comma precedente, l'ispettorato provvede, altresi', a propria cura e spese, alla eliminazione dei ricoveri provvisori e delle relative opere di civilizzazione nonche' alla eventuale esecuzione delle opere occorrenti per il mantenimento della funzionalita' dei ricoveri residui. Allo spostamento delle strade statali, provinciali e comunali, anche se non ancora classificate, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-07-29;858~art3 · fonte del testo