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All'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunti i seguenti commi: "Per gli abitati determinati ai sensi del presente articolo vengono compilati, a cura della commissione tecnica prevista dall'articolo 12 e sentita l'amministrazione comunale, programmi di trasferimento che sono sottoposti all'approvazione dell'ispettorato generale di cui al successivo articolo 16, che redige il progetto esecutivo. Il consiglio comunale deve esprimere il proprio parere nel termine massimo di 20 giorni, oltre il quale termine si procedera' indipendentemente dal parere del comune. Il decreto di approvazione del progetto equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di indifferibilita' ed urgenza. Alle conseguenti espropriazioni si provvede con la procedura di cui al successivo articolo 22-quater".
Testo in vigore dal 1 agosto 1968 al 17 febbraio 1970
