Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 5 febbraio 1970, n. 21.
Abrogato dal 17 febbraio 1970
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 5 febbraio 1970, n. 21.
Abrogato dal 17 febbraio 1970
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1968 al 17 febbraio 1970. 129 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: All'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunti i seguenti commi: "Per gli abitati determinati ai sensi del presente articolo vengono compilati, a cura della commissione tecnica prevista dall'articolo 12 e sentita l'amministrazione comunale, programmi di trasferimento che sono sottoposti all'approvazione dell'ispettorato generale di cui al successivo articolo 16, che redige il progetto esecutivo. Il consiglio comunale deve esprimere il proprio parere nel termine massimo di 20 giorni, oltre il quale termine si procedera' indipendentemente dal parere del comune. Il decreto di approvazione del progetto equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di indifferibilita' ed urgenza. Alle conseguenti espropriazioni si provvede con la procedura di cui al successivo articolo 22-quater".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1970, N. 21
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-07-29;858~art4 · fonte del testo