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Nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, indicati nel decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e successive modificazioni, ed in quelli determinati ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, si applicano le disposizioni degli articoli 3, 12 e 14 della presente legge. La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia. Negli stessi comuni si applicano altresi' le disposizioni contenute nell'articolo 8 della presente legge, ma le attribuzioni dell'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 sono esercitate dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Testo in vigore dal 1 agosto 1968 al 17 febbraio 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-07-29;858~art9 · fonte del testo