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Nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, indicati nel decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e successive modificazioni, ed in quelli determinati ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, si applicano le disposizioni degli articoli 3, 12 e 14 della presente legge. ((L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previste dall'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, l'impegno della spesa, l'appalto e la gestione delle opere stesse, nonche' la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge predetto, a privati ed a enti, sono di competenza del provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia. Negli stessi comuni si applicano altresi' le disposizioni contenute nell'articolo 8 della presente legge e nell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ma le attribuzioni dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 sono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia)).

Testo in vigore dal 17 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 febbraio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1968 al 17 febbraio 1970. 23 parole tolte, 79 parole aggiunte.

… 241, si applicano le disposizioni degli articoli 3, 12 e 14 della presente legge. tolto: La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dagli articoli 1 e 3 aggiunto: L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previste dall'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, tolto: sono attribuite al Provveditorato aggiunto: l'impegno della spesa, l'appalto e la gestione delle opere stesse, nonche' la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge predetto, a privati ed a enti, sono di competenza del provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia. Negli stessi comuni si applicano altresi' le disposizioni contenute nell'articolo 8 della presente leggetolto: , aggiunto: e nell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ma le attribuzioni tolto: dell'Ispettorato aggiunto: dell'ispettorato generale per le zone colpite tolto: dal terremoto aggiunto: dai terremoti del gennaio 1968 sono esercitate dal tolto: Provveditorato aggiunto: provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-07-29;858~art9 · fonte del testo