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Nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, indicati nel decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e successive modificazioni, ed in quelli determinati ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, si applicano le disposizioni degli articoli 3, 12 e 14 della presente legge. ((L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previste dall'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, l'impegno della spesa, l'appalto e la gestione delle opere stesse, nonche' la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge predetto, a privati ed a enti, sono di competenza del provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia. Negli stessi comuni si applicano altresi' le disposizioni contenute nell'articolo 8 della presente legge e nell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ma le attribuzioni dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 sono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia)).
Testo in vigore dal 17 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008
