I limiti di spesa di cui al quinto comma dell'articolo 16 e di cui al secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono elevati rispettivamente a lire 450 milioni e a lire 900 milioni.

Testo vigente dal 28 ottobre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-14;504~art13 · fonte su Normattiva