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[1]Mediante Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con i Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto, sara' stabilito il trattamento spettante per ogni titolo al personale che verra' eliminato a norma dell'art. 16 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, perche' esuberante ovvero tecnicamente o politicamente non atto alle nuove funzioni.

[2]Tale trattamento sostituisce ogni altro trattamento o indennita' anche di legge o di regolamento.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-03;16~art5 · fonte del testo