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[1]Sono devolute alla competenza della Commissione di cui all'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le controversie derivanti dai provvedimenti:

  • a)per il primo inquadramento del personale considerato nel precedente art. 4, comma primo, sia che i provvedimenti impugnati riguardino valutazioni di anzianita' e attribuzioni di stipendio, o altri assegni, sia che riguardino il conferimento dei gradi, anche per promozioni, nei nuovi ruoli degli Uffici provinciali dell'economia;
  • b)per la definizione, all'atto del medesimo inquadramento, dei diritti del detto personale rispetto al trattamento di quiescenza.

[2]Alla Commissione medesima e' inoltre devoluta la cognizione delle impugnative, per incompetenza o violazione di legge, avverso i provvedimenti di eliminazione adottati a norma dell'art. 16 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, nei riguardi del personale esuberante ovvero tecnicamente o politicamente non atto alle nuove funzioni, nonche' delle controversie relative al trattamento spettante ad ogni titolo al personale stesso.

[3]Alle dette controversie sono estese le norme di cui al citato art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e all'art. 3 del R. decreto 8 luglio 1925, n. 1172.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-03;16~art6 · fonte del testo