L'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si interpreta nel senso che l'ammontare dei debiti da prendere in considerazione ai sensi del comma 1 dello stesso articolo deve in ogni caso essere ridotto di una somma pari all'ammontare dell'eventuale utile dell'esercizio. In caso di alienazione, nei sei mesi successivi alla data del 31 dicembre 1986, del solo ramo di attivita' editoriale dell'impresa editrice, la domanda puo' essere presentata dall'impresa acquirente con riferimento alle passivita' risultanti dal bilancio dell'impresa cedente al 31 dicembre 1986, detratte le passivita' relative ai rami di azienda ceduti o conferiti a terzi.

Testo vigente dal 30 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-12-22;411~art1 · fonte su Normattiva