Art. 6 — Formazione in agricoltura
Nel settore agrario, agli effetti dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono realizzati corsi di istruzione e di formazione tecnica superiore secondo le modalita' stabilite dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e nel limite del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, per la programmazione e la vigilanza dell'attivita' di formazione in agricoltura, istituisce, presso il Ministero della pubblica istruzione, un comitato con la partecipazione delle parti sociali. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al precedente periodo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Testo vigente dal 17 aprile 2001
