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I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono prorogati dal 30 giugno 1961 al 30 giugno 1963, per la presentazione delle domande di finanziamento, e dal 31 dicembre 1961 al 31 dicembre 1963 per la stipulazione dei relativi contratti.

Testo in vigore dal 31 luglio 1961 al 13 settembre 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-25;649~art1 · fonte del testo