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I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono prorogati dal 30 giugno 1961 al 30 giugno 1963, per la presentazione delle domande di finanziamento, e dal 31 dicembre 1961 al 31 dicembre 1963 per la stipulazione dei relativi contratti. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 agosto 1963, n. 1065
1La L. 14 agosto 1963, n. 1065 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "I termini di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1961, n. 649, sono prorogati al 30 giugno 1964 per la presentazione delle domande di finanziamento ed al 3 dicembre 1964 per la stipulazione dei relativi contratti".
Testo in vigore dal 13 settembre 1963 al 22 dicembre 2008
