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I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono prorogati dal 30 giugno 1961 al 30 giugno 1963, per la presentazione delle domande di finanziamento, e dal 31 dicembre 1961 al 31 dicembre 1963 per la stipulazione dei relativi contratti. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 agosto 1963, n. 1065

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La L. 14 agosto 1963, n. 1065 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "I termini di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1961, n. 649, sono prorogati al 30 giugno 1964 per la presentazione delle domande di finanziamento ed al 3 dicembre 1964 per la stipulazione dei relativi contratti".

Testo in vigore dal 13 settembre 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 settembre 1963

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1961 al 13 settembre 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 agosto 1963, n. 1065

    La L. 14 agosto 1963, n. 1065 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "I termini di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1961, n. 649, sono prorogati al 30 giugno 1964 per la presentazione delle domande di finanziamento ed al 3 dicembre 1964 per la stipulazione dei relativi contratti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-07-25;649~art1 · fonte del testo