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Lo stanziamento nello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'industria e del commercio, previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e' aumentato di lire 2 miliardi per l'esercizio 1961-62 e' di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1974-75. E' inoltre autorizzato lo stanziamento di lire 4 miliardi per l'esercizio 1975-76 e di 2 miliardi per l'esercizio 1976-77. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte per l'esercizio finanziario 1961-62 con riduzione del fondo stabilito nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 31 luglio 1961 al 22 dicembre 2008

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