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Per la concessione dei finanziamenti previsti dalle lettere c), d) ed e) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, possono essere autorizzate, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, all'emissione di obbligazioni o di buoni fruttiferi poliennali anche al portatore entro il limite, rispettivamente, di dieci e di cinque miliardi per ciascun anno fino al 31 dicembre 1962. I finanziamenti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, da concedersi dalle predette sezioni di credito industriale, non dovranno in nessun caso superare l'importo di lire 50 milioni per ogni singola iniziativa, salvo che si tratti di finanziamenti integrativi dei prestiti accordati a favore di imprese industriali da parte delle sezioni medesime in epoca anteriore all'entrata in vigore della, legge suddetta. Per le operazioni di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, effettuate con i fondi indicati nel primo comma, le sezioni sono ammesse ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) ed, allo scopo di praticare il tasso d'interesse del 3 per cento sulle operazioni medesime, possono beneficiare del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Testo in vigore dal 31 luglio 1961 al 15 marzo 1967

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urn:nir:stato:legge:1961-07-25;649~art12 · fonte del testo