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Per la concessione dei finanziamenti previsti dalle lettere c), d) ed e) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, possono essere autorizzate, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, all'emissione di obbligazioni o di buoni fruttiferi poliennali anche al portatore entro il limite, rispettivamente, di dieci e di cinque miliardi per ciascun anno fino al 31 dicembre 1962. 2 I finanziamenti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, da concedersi dalle predette sezioni di credito industriale, non dovranno in nessun caso superare l'importo di lire 50 milioni per ogni singola iniziativa, salvo che si tratti di finanziamenti integrativi dei prestiti accordati a favore di imprese industriali da parte delle sezioni medesime in epoca anteriore all'entrata in vigore della, legge suddetta. Per le operazioni di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, effettuate con i fondi indicati nel primo comma, le sezioni sono ammesse ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) ed, allo scopo di praticare il tasso d'interesse del 3 per cento sulle operazioni medesime, possono beneficiare del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 febbraio 1967, n. 38

2

La L. 15 febbraio 1967, n. 38 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Sono altresi', soppressi, per quanto concerne le obbligazioni da emettersi ai sensi del primo comma dello articolo 12 della legge 25 luglio 1961, n. 649, nonche' ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, i limiti di importo e di tempo indicati dal predetto primo comma dell'articolo 12 della legge 25 luglio 1961, n. 649; mentre, per quanto concerne i buoni fruttiferi poliennali di cui al comma stesso, l'autorizzazione ad emettere e' limitata al 30 giugno 1967".

Testo in vigore dal 15 marzo 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 marzo 1967

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1961 al 15 marzo 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 febbraio 1967, n. 38

    La L. 15 febbraio 1967, n. 38 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Sono altresi', soppressi, per quanto concerne le obbligazioni da emettersi ai sensi del primo comma dello articolo 12 della legge 25 luglio 1961, n. 649, nonche' ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, i limiti di importo e di tempo indicati dal predetto primo comma dell'articolo 12 della legge 25 luglio 1961, n. 649; mentre, per quanto concerne i buoni fruttiferi poliennali di cui al comma stesso, l'autorizzazione ad emettere e' limitata al 30 giugno 1967".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-07-25;649~art12 · fonte del testo